Apr
1
2020

Coronavirus: Decreto Legge 17/03/2020 N. 18 articolo 26 comma 2

Comunicazione della Medicina Legale inerente i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità

Stante il Decreto Legge 17/03/2020 n. 18 articolo 26 comma 2, misure urgenti per la tutela dei lavoratori, attestante che per gli aspetti di trattamento economico del lavoratore il periodo di assenza del servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 19 comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020 n.9, le categorie fragili che possono accedere a tali benefici sono:

I soggetti riconosciuti portatori di HANDICAP di cui all’art.3 COMMA 3 Legge 104/92)
Si precisa che coloro che sono in possesso di tale riconoscimento il certificato non è da richiedere in quanto il periodo di assenza dal servizio prescritto è equiparato al ricovero ospedaliero già con la produzione del predetto riconoscimento.

I soggetti riconosciuti portatori di HANDICAP di cui all’art.3 COMMA 1 Legge 104/92) affetti da patologia correlate ad immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapia salvavita.

In base a una nota esplicativa del 30/3/2020 (Presidenza Consiglio dei Ministri) sono abilitati a certificare la condizione di cui all’art.26 ANCHE i medici di Medicina Generale.

Non è richiesta ulteriore certificazione INPS oltre il riconoscimento richiesto.